Open Day - Scuole di Cugnoli - 12 gennaio 2021 |
|
|
|
Mercoledì 23 Dicembre 2020 14:14 |
Il Sindaco Lanfranco Chiola invita a partecipare all'OPEN DAY delle SCUOLE del COMUNE di CUGNOLI che si svolgerà il 12 gennaio 2021:

|
Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2020/2021 |
|
|
|
Lunedì 23 Novembre 2020 15:00 |
Si informa che è possibile presentare richiesta per la concessione di contributi per l'acquisto dei libri di testo per l'a.s. 2020/2021, in favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado e le scuole secondarie superiori.
Possono inoltrare richiesta le famiglie residenti nel Comune di Cugnoli, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superi il limite massimo di euro 15.493,71 calcolato in base alla disposizioni dettate dal D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 e ss.mm.ii..
Si pubblica di seguito l'avviso Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado - A.S. 2020/2021 con il relativo modulo per la presentazione della domanda.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Amministrativo del Comune.
Scadenza presentazione domande: 31 dicembre 2020.
|
Ordinanza Regionale n. 102/2020 - Abruzzo Zona Rossa dal 18 novembre 2020 |
|
|
|
Lunedì 16 Novembre 2020 23:56 |
DAL 18 NOVEMBRE 2020 LA REGIONE ABRUZZO ENTRA NELLA ZONA ROSSA

Si ricorda che nelle ZONE ROSSE scattano questi ulteriori obblighi e limitazioni:
Sintesi delle misure adottate
ATTIVITÀ COMMERCIALI E SERVIZI PER LA PERSONA
- sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi
- chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
- consentita l’apertura delle edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie
- sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24
ATTIVITÀ SPORTIVE E CULTURALI
- sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, anche quelle svolte nei centri sportivi all’aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva
- consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale; l'attività motoria può essere svolta anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione
- vietate l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva
BAR E RISTORANTI
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio
- consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio
- consentito l’asporto fino alle ore 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- consentita l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
SCUOLE E UNIVERSITÀ
- consentite lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado
- sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza
SPOSTAMENTI
|
DPCM 3 Novembre 2020 - Abruzzo Zona Arancione dall'11 novembre 2020 |
|
|
|
Lunedì 09 Novembre 2020 18:56 |
DALL'11 NOVEMBRE 2020 LA REGIONE ABRUZZO ENTRA NELLA ZONA ARANCIONE

Si ricorda che nelle ZONE ARANCIONI scattano questi ulteriori obblighi e limitazioni:
SPOSTAMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI
- E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute e di urgenza, da giustificare sempre con il modulo di autocertificazione (che è in allegato).
- Sono consentiti spostamenti per partecipare alla didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione
RISTORAZIONE
- Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie
- E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
Si ribadisce che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, continua ad essere OBBLIGATORIO - sull'intero territorio nazionale - avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché indossare la MASCHERINA nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
|
|
|